Convenzione
Art. 40
In vigore dal 28 mag 1977
1. La presente Convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la data in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) almeno otto Stati hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione, e
b) il Segretario generale dell'Organizzazione è stato informato, conformemente all', che le persone che sarebbero tenute, in tali Stati, a contribuire al Fondo in applicazione dell', hanno ricevuto, nel corso del precedente anno solare, almeno 750 milioni di tonnellate di idrocarburi soggetti a contributi.
2. Tuttavia, la presente Convenzione non può entrare in vigore prima dell'entrata in vigore della Convenzione sulla responsabilità.
3. Per ciascuno degli Stati che ratifichino, accettino, approvino la Convenzione o che vi aderiscano successivamente, essa entra in vigore novanta giorni dopo la data del deposito dello Strumento appropriato da parte di tale Stato.
Storico versioni
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