Convenzione
Art. 38
In vigore dal 28 mag 1977
1. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento in buona e debita forma presso il Segretario generale dell'Organizzazione.
2. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione nei confronti di tutti gli Stati contraenti della Convenzione o dopo l'adempimento di tutte le misure richieste per l'entrata in vigore dell'emendamento nei confronti dei detti Stati, è ritenuto applicarsi alla Convenzione modificata dall'emendamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-c-38