Convenzione

Art. 33

In vigore dal 28 mag 1977
1. Le seguenti decisioni dell'Assemblea esigono una maggioranza dei tre quarti: a) l'aumento dell'ammontare massimo dell'indennizzo a carico del Fondo, conformemente alle disposizioni del paragrafo 6 dello ; b) ogni decisione presa in conformità delle disposizioni del paragrafo 4 dell', relativa alla sostituzione degli strumenti di cui al paragrafo in questione; c) l'attribuzione al Comitato esecutivo delle funzioni previste al paragrafo 5 dell'. 2. Le seguenti decisioni dell'Assemblea esigono una maggioranza dei due terzi: a) ogni decisione, adottata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 dell', di rinunziare ad un'azione in giudizio contro un contribuente; b) la nomina dell'Amministratore conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 dell'; c) la creazione di organi sussidiari conformemente al paragrafo 9 dell'.
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