Convenzione
Art. 33
In vigore dal 28 mag 1977
1. Le seguenti decisioni dell'Assemblea esigono una maggioranza dei tre quarti:
a) l'aumento dell'ammontare massimo dell'indennizzo a carico del Fondo, conformemente alle disposizioni del paragrafo 6 dello ;
b) ogni decisione presa in conformità delle disposizioni del paragrafo 4 dell', relativa alla sostituzione degli strumenti di cui al paragrafo in questione;
c) l'attribuzione al Comitato esecutivo delle funzioni previste al paragrafo 5 dell'.
2. Le seguenti decisioni dell'Assemblea esigono una maggioranza dei due terzi:
a) ogni decisione, adottata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 dell', di rinunziare ad un'azione in giudizio contro un contribuente;
b) la nomina dell'Amministratore conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 dell';
c) la creazione di organi sussidiari conformemente al paragrafo 9 dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-c-33