Convenzione

Art. 32

In vigore dal 28 mag 1977
Il voto in seno all'Assemblea e al Comitato esecutivo è regolato dalle seguenti disposizioni: a) ogni membro dispone di un voto; b) salvo disposizioni contrarie dell', le decisioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo sono adottate a maggioranza dai membri presenti e votanti; c) quando sia richiesta una maggioranza dei tre quarti o dei due terzi, varia la maggioranza dei tre quarti o dei due terzi dei membri presenti; d) ai fini del presente articolo, l'espressione "membri presenti "significa "membri presenti alla seduta al momento della votazione", la frase "membri presenti e votanti" indica i "membri presenti ed esprimenti un voto affermativo o negativo "I membri che si astengono sono considerati come non votanti.
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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-c-32

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