Convenzione
Art. 32
53 / 88In vigore dal 28 mag 1977
Il voto in seno all'Assemblea e al Comitato esecutivo è regolato dalle seguenti disposizioni:
a) ogni membro dispone di un voto;
b) salvo disposizioni contrarie dell', le decisioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo sono adottate a maggioranza dai membri presenti e votanti;
c) quando sia richiesta una maggioranza dei tre quarti o dei due terzi, varia la maggioranza dei tre quarti o dei due terzi dei membri presenti;
d) ai fini del presente articolo, l'espressione "membri presenti "significa "membri presenti alla seduta al momento della votazione", la frase "membri presenti e votanti" indica i "membri presenti ed esprimenti un voto affermativo o negativo "I membri che si astengono sono considerati come non votanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-c-32