Convenzione
Art. 31
In vigore dal 28 mag 1977
1. Ogni Stato parte della Convenzione prende a suo carico le rimunerazioni, le spese di viaggio e le altre spese della sua delegazione all'Assemblea e dei suoi rappresentanti in seno al Comitato esecutivo ed in seno agli organi sussidiari.
2. Ogni altra spesa sostenuta per il funzionamento del Fondo è a carico di quest'ultimo.
Storico versioni
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