Convenzione

Art. 31

In vigore dal 28 mag 1977
1. Ogni Stato parte della Convenzione prende a suo carico le rimunerazioni, le spese di viaggio e le altre spese della sua delegazione all'Assemblea e dei suoi rappresentanti in seno al Comitato esecutivo ed in seno agli organi sussidiari. 2. Ogni altra spesa sostenuta per il funzionamento del Fondo è a carico di quest'ultimo.
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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-c-31

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