Convenzione
Art. 30
In vigore dal 28 mag 1977
Nello svolgimento dei loro compiti, l'Amministratore come il personale nominato e gli esperti designati da lui non sollecitano nè accettano istruzioni da alcun governo nè da alcuna autorità estranea al Fondo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali. Ogni Stato contraente si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni dell'Amministratore nonché del personale designato e degli esperti designati da quest'ultimo e a non cercare di influenzarli nello svolgimento dei loro compiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-c-30