Convenzione

Art. 34

In vigore dal 28 mag 1977
1. Il Fondo, i suoi averi, i redditi, ivi compresi i contributi e gli altri beni sono esenti da ogni imposta diretta in tutti gli Stati contraenti. 2. Quando il Fondo effettua importanti acquisti di beni mobili o immobili o fa eseguire prestazioni di importanti servizi, necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali e il cui prezzo comprende diritti indiretti o tasse sulla vendita, i governi degli Stati membri adottano, tutte le volte che è loro possibile, disposizioni opportune per l'esonero o il rimborso dell'ammontare di tali diritti e tasse. 3. Non si accorda alcun esonero per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che non costituiscono che la semplice remunerazione di servizi di pubblica utilità. 4. Il Fondo è esentato da ogni diritto doganale, tasse e altre imposte relative ad oggetti importati o esportati da esso o a suo nome per proprio uso ufficiale. Gli oggetti così importati non potranno essere alienati nè a titolo oneroso nè a titolo gratuito sul territorio del paese nel quale saranno stati introdotti, a meno che ciò non avvenga a condizioni con cordate dal governo di tale paese. 5. Le persone che contribuiscono al Fondo, nonché le vittime ed i proprietari di navi che ricevono dei versamenti dal Fondo restano sottoposti alla legislazione fiscale dello Stato in cui sono imponibili, senza che la presente Convenzione conferisca loro esenzione o altro vantaggio fiscale. 6. Le informazioni relative a ciascun contribuente fornite ai fini della presente Convenzione non sono divulgate al di fuori del Fondo, a meno che ciò non sia assolutamente necessario per permettere al Fondo di adempiere le proprie funzioni, in particolare in quanto attore o convenuto in giudizio. 7. Indipendentemente dal loro attuale o futuro regolamento interno in materia di controllo dei cambi o di trasferimento di capitali, gli Stati contraenti autorizzano, senza alcuna restrizione, i trasferimenti e i versamenti dei contributi al Fondo nonché delle indennità pagate dal Fondo.
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