Convenzione
Art. 39
In vigore dal 28 mag 1977
Prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Stato deve, all'atto del deposito di uno strumento di cui al paragrafo 1 dell', e successivamente ogni anno nella data indicata dal Segretario generale dell'Organizzazione, comunicare al Segretario generale dell'Organizzazione il nome e l'indirizzo delle persone che, per tale Stato, sarebbero tenute a contribuire al Fondo, in applicazione dell', unitamente alle informazioni sui quantitativi di idrocarburi soggetti a contributi che sono stati ricevuti sul territorio di tale Stato da tali persone nel corso del precedente anno solare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-c-39