Convenzione

Art. 41

In vigore dal 28 mag 1977
1. La presente Convenzione può essere denunciata da uno qualsiasi degli Stati contraenti in ogni momento a decorrere dalla data in cui la Convenzione entra in vigore nei confronti di tale Stato. 2. La denuncia avviene mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario Generale dell'Organizzazione. 3. La denuncia ha efficacia un anno dopo la data del deposito dello strumento presso il Segretario generale dell'Organizzazione o allo spirare di ogni periodo più lungo che potrebbe essere specificato in tale strumento. 4. Ogni denuncia della Convenzione sulla responsabilità civile costituisce una denuncia alla presente Convenzione. Essa ha efficacia alla stessa data in cui ha efficacia la denuncia della Convenzione sulla responsabilità civile in conformità del paragrafo 3 dell'articolo XVI di quest'ultima Convenzione. 5. Malgrado ogni denuncia fatta da uno Stato contraente conformemente al presente articolo, le disposizioni della presente Convenzione sull'obbligo di versare un contributo in base all' per un evento verificatosi alle condizioni previste dal paragrafo 2 b) dell', prima che la denuncia abbia efficacia, continuano a venire applicate.
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