Convenzione
Art. 46
In vigore dal 28 mag 1977
1. La presente Convenzione sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione:
a) informa tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione o che vi hanno aderito:
i) di ogni nuova firma o deposito di un nuovo strumento e della data in cui sono avvenuti tale firma o detto deposito;
ii) della data di entrata in vigore della Convenzione;
iii) di ogni denuncia della Convenzione e della data in cui tale denuncia ha efficacia;
b) trasmette copie conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati firmatari della presente Convenzione nonché a tutti gli Stati che vi aderiscono.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-c-46