Art. 46
Convenzione

Art. 46

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In vigore dal 28 mag 1977
1. La presente Convenzione sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 2. Il Segretario generale dell'Organizzazione: a) informa tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione o che vi hanno aderito: i) di ogni nuova firma o deposito di un nuovo strumento e della data in cui sono avvenuti tale firma o detto deposito; ii) della data di entrata in vigore della Convenzione; iii) di ogni denuncia della Convenzione e della data in cui tale denuncia ha efficacia; b) trasmette copie conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati firmatari della presente Convenzione nonché a tutti gli Stati che vi aderiscono.
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