Convenzione

Art. 47

In vigore dal 28 mag 1977
A decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, il Segretario generale dell'Organizzazione ne trasmette copia conforme al Segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione in conformità dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-c-47

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