Art. 4
In vigore dal 28 mag 1977
I dati che, ai sensi dell' della convenzione del 18 dicembre 1971 di cui alla lettera c) dell' della presente legge ogni Stato contraente deve fornire al Fondo internazionale istituito dalla convenzione suddetta, sono comunicati all'amministratore del Fondo dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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