Art. 5

In vigore dal 28 mag 1977
Alle spese occorrenti per l'adozione delle misure, nonché per il pagamento degli eventuali indennizzi previsti dalla convenzione sull'intervento in alto mare di cui al precedente , lettera a), si provvede con l'istituzione di appositi capitoli, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, aventi natura di spesa obbligatoria. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 aprile 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - PANDOLFI - DONAT-CATTIN - RUFFINI - BISAGLIA - LATTANZIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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