Art. 3
In vigore dal 28 mag 1977
Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, col Ministro per il tesoro, col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, col Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, col Ministro per la sanità e col Ministro per la marina mercantile ed entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria, secondo i principi direttivi contenuti negli accordi di cui all' della presente legge, per stabilire le norme necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi stessi, con espressa autorizzazione a prevedere come illeciti i singoli fatti costituenti inadempimento alla obbligazione di cui al paragrafo 2 dell' della convenzione indicata alla lettera c) dell' della presente legge, nonché a punirli con pena pecuniaria amministrativa in misura non eccedente gli importi insoluti che, nei casi più gravi o di reiterazione, potrà essere aumentata fino al triplo.
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