Convenzione

Art. 48

In vigore dal 28 mag 1977
La presente Convenzione viene redatta in un solo esemplare nelle lingue francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede. Il Segretariato dell'Organizzazione ne farà fare traduzione ufficiale nelle lingue russa e spagnola che vengono depositate con l'originale sul quale sono apposte le firme. IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Bruxelles, il diciotto dicembre millenovecentosettantuno. (Seguono le firme).
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-c-48

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