Art. 2
In vigore dal 28 mag 1977
Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli XI, XV e 40 delle convenzioni stesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-rd-2