Convenzione
Art. 3
In vigore dal 28 mag 1977
La presente Convenzione si applica:
1) per quanto attiene al risarcimento di cui all', ai soli danni da inquinamento che si sono verificati sul territorio di uno Stato contraente, ivi compreso il suo mare territoriale, nonché alle misure di sicurezza destinate a prevenire o a limitare tali danni;
2) per quanto attiene alla assunzione dell'onere finanziario dei proprietari di navi e dei loro garanti, prevista all', ai soli danni da inquinamento causati sul territorio di uno Stato parte della Convenzione sulla responsabilità, ivi compreso il suo mare territoriale, da una nave immatricolata in uno Stato contraente o battente bandiera di tale Stato, nonché alle misure di sicurezza destinate a prevenire o a limitare tali danni.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;185#art-c-3