Convenzione
Art. 1
In vigore dal 28 mag 1977
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL'ISTITUZIONE DI UN FONDO INTERNAZIONALE PER L'INDENNIZZO DEI DANNI DERIVANTI DA INQUINAMENTO DA IDROCARBURI
(destinata a completare la Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi)
Gli Stati parti della presente Convenzione, essendo parti della Convenzione Internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969,
Consci dei rischi di inquinamento causati dal trasporto internazionale di idrocarburi alla rinfusa,
Convinti della necessità di assicurare un equo risarcimento alle persone che hanno subito dei danni risultanti da un inquinamento dovuto a fughe o a scarico di idrocarburi dalle navi,
Considerando che la Convenzione internazionale del 29 novembre 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi costituisce un notevole progresso per il raggiungimento di tale scopo, in quanto crea un regime di risarcimento per tali danni negli Stati contraenti, come per i costi delle misure preventive, che siano adottate sul territorio di tali Stati o al di fuori di tale territorio, per evitare o limitare tali danni,
Considerando tuttavia che tale regime, pur imponendo al proprietario della nave un obbligo finanziario supplementare, non accorda in tutti i casi un risarcimento soddisfacente alle vittime di danni causati da inquinamento da idrocarburi,
Considerando inoltre che le conseguenze economiche dei danni da inquinamento risultanti da fughe o da scarichi di idrocarburi trasportati alla rinfusa per mare non dovrebbero essere sopportate esclusivamente dai proprietari delle navi, ma dovrebbero essere sopportate in parte da coloro che hanno interessi finanziari nel trasporto degli idrocarburi,
Convinti della necessità di istituire un sistema di risarcimento che completi quello della Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, al fine di assicurare un risarcimento soddisfacente alle vittime dei danni da inquinamento e allo scopo di esonerare al tempo stesso il proprietario della nave dall'obbligo finanziario supplementare che gli viene imposto dalla detta Convenzione,
Prendendo atto della risoluzione sulla istituzione di un fondo internazionale di risarcimento per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata il 29 novembre 1969 dalla Conferenza giuridica internazionale sui danni imputabili all'inquinamento delle acque marine,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Ai sensi della presente Convenzione,
1. Per "Convenzione sulla responsabilità" si intende la Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969.
2. I termini "nave", "persona", "proprietario", "idrocarburi", "danno da inquinamento", "misura preventiva" "evento" e "Organizzazione", sono interpretati conformemente all' della Convenzione sulla responsabilità, restando tuttavia inteso che ogni volta che tali termini si riferiscono alla nozione di idrocarburi con il termine "idrocarburi" si intendono esclusivamente gli idrocarburi minerali stabili.
3. Per "idrocarburi che danno luogo a contributi" si intendono il "petrolio greggio" e la "nafta", la cui definizione viene precisata nei seguenti sottoparagrafi a) e b):
a) "petrolio greggio" significa ogni miscela liquida di idrocarburi proveniente dal sottosuolo sia allo stato naturale, che sottoposto a trattamenti per permetterne il trasporto. Tale definizione comprende i petroli greggi liberati da alcuni distillati (a volte definiti come "greggi predistillati") e quelli ai quali sono stati aggiunti alcuni distillati (a volte conosciuti sotto il nome di greggi "fluidificati" o "ricostituiti");
b) "nafta" indica, i distillati pesanti o i residui del petrolio greggio o le miscele di tali prodotti destinati ad essere utilizzati come carburanti per la produzione di calore o di energia, di una qualità equivalente alla "descrizione applicabile al combustibile numero quattro (indicazione D. 396-69) dell'"American Society for testing and materials" o più pesante di tale combustibile.
4. Per "franco" si intende l'unità di cui al paragrafo 9 dell'articolo V della Convenzione sulla responsabilità.
5. "Stazza della nave" si intende conformemente al paragrafo 10 dell'articolo V della Convenzione sulla responsabilità.
6. "Tonnellate" nel caso di idrocarburi, significa tonnellata metrica.
7. "Garante" significa ogni persona che fornisca una assicurazione od altra garanzia finanziaria per coprire la responsabilità del proprietario della nave in base al paragrafo 1 dell'articolo VII della Convenzione sulla responsabilità.
8. Per "impianto terminale" si intende ogni area di stoccaggio di idrocarburi alla rinfusa che permetta di ricevere idrocarburi trasportati per via marittima, ivi compreso ogni impianto situato al largo e collegato con detta area.
9. Quando un evento consiste in una successione di fatti, si ritiene che abbia avuto luogo alla data in cui si è verificato il primo di tali fatti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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