Art. 11
Allegato

Art. 11

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In vigore dal 28 mag 1977
1. Ciascun membro della Commissione riceve degli onorari il cui ammontare è fissato di comune accordo dalle Parti che vi contribuiranno in parti uguali. 2. Le spese generali causate dal funzionamento della Commissione sono ripartite nello stesso modo.
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