Protocollo

Art. 6

In vigore dal 4 lug 1976
Ogni Paese, vincolato dalle disposizioni del presente Protocollo, che abbia fatto una dichiarazione o una notificazione ai sensi dell'.1. della presente Convenzione relativamente ai territori che, alla data della firma della presente Convenzione, non curano in proprio le relazioni con l'estero e si trovano in una situazione analoga a quella dei Paesi contemplati nell' del presente Protocollo, può notificare al Direttore generale che le disposizioni del presente Protocollo saranno applicate a tutti o a parte dei detti territori, eventualmente dichiarando in questa notificazione che un tale territorio si prevarrà di una qualsiasi o di tutte le riserve autorizzate dal presente Protocollo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Atto. FATTO a Stoccolma il 14 luglio 1967.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-p-6

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