Accordo
Art. 3-ter
Domanda di "estensione territoriale"
In vigore dal 4 lug 1976
Domanda di "estensione territoriale"
1. La domanda di estensione, a un Paese che si sia avvalso della facoltà conferita nell', della protezione risultante dalla registrazione internazionale, dovrà formare oggetto di una menzione speciale nella domanda di cui all', comma 1.
2. La domanda di estensione territoriale formulata posteriormente alla registrazione internazionale dovrà essere presentata per il tramite dell'Amministrazione del Paese d'origine sul modulo prescritto dal regolamento d'esecuzione. Essa sarà immediatamente registrata dall'Ufficio internazionale che la notificherà senza ritardo alla o alle Amministrazioni interessate. Essa sarà pubblicata sulla rivista edita dall'Ufficio internazionale. Questa estensione territoriale produrrà i suoi effetti a decorrere dalla data in cui sarà stata iscritta nel Registro internazionale e cesserà di essere valida allo scadere della registrazione internazionale del marchio cui si riferisce.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-a-3-ter