Accordo

Art. 4

Protezione in virtù di altri testi

In vigore dal 4 lug 1976
Protezione in virtù di altri testi Le disposizioni del presente Accordo non escludono la protezione già esistente in favore delle denominazioni d'origine in ciascuno dei Paesi dell'Unione particolare, sia in virtù di altri Accordi internazionali - come la Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale e l'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza, con le revisioni successive - sia in virtù della legislazione nazionale o della giurisprudenza.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-a-4

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