Convenzione
Art. 4
In vigore dal 4 lug 1976
Sono protetti in forza della presente Convenzione, anche se le condizioni previste nell' non risultano adempiute,
a) gli autori di opere cinematografiche il cui produttore abbia sede o residenza abituale in uno dei Paesi dell'Unione;
b) gli autori di opere di architettura edificate in un Paese dell'Unione o di opere delle arti grafiche e plastiche incorporate in uno stabile situato in un Paese dell'Unione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-c-4