Convenzione

Art. 9

In vigore dal 4 lug 1976
1. Gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione hanno il diritto esclusivo d'autorizzare la riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma. 2. Riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di permettere la riproduzione delle predette opere in taluni casi speciali, purchè una tale riproduzione non rechi danno allo sfruttamento normale dell'opera e non causi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell'autore. 3. Qualsiasi registrazione sonora o visiva è considerata riproduzione ai sensi della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-c-9

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Art. 9 Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprieta' intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967. — Testo vigente | Portale Normativo