Convenzione
Art. 14
In vigore dal 4 lug 1976
1. Gli autori di opere letterarie od artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1) l'adattamento e la riproduzione cinematografica di dette opere e la messa in circolazione delle opere in tal modo adattate o riprodotte; 2) la rappresentazione pubblica, l'esecuzione pubblica e la trasmissione per filo al pubblico delle opere in tal modo adattate o riprodotte.
2. L'adattamento in qualsiasi altra forma artistica delle produzioni cinematografiche tratte da opere letterarie od artistiche, è soggetta, senza pregiudizio dell'autorizzazione degli autori di dette produzioni, all'autorizzazione dell'autore dell'opera originale.
3. Le disposizioni dell'.1 non sono applicabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-c-14