Convenzione

Art. 19

In vigore dal 4 lug 1976
Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono d'invocare l'applicazione delle più larghe disposizioni che fossero emanate dalla legislazione di un Paese dell'Unione.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-c-19

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Art. 19 Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprieta' intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967. — Testo vigente | Portale Normativo