Convenzione

Art. 16

In vigore dal 4 lug 1976
1. Ogni opera costituente contraffazione può essere sequestrata nei Paesi dell'Unione nei quali l'opera originale ha diritto alla protezione legale. 2. Le disposizioni dell'alinea precedente sono del pari applicabili alle riproduzioni provenienti da un Paese dove l'opera non è protetta o ha cessato di esserlo. 3. Il sequestro è eseguito in conformità alla legislazione di ciascun Paese.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-c-16

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Art. 16 Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprieta' intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967. — Testo vigente | Portale Normativo