Convenzione
Art. 11
In vigore dal 4 lug 1976
1. Gli autori di opere drammatiche, drammatico-musicali e musicali hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1) la rappresentazione e l'esecuzione pubbliche delle loro opere, comprese la rappresentazione e l'esecuzione pubbliche con qualsiasi mezzo o procedimento; 2) la trasmissione pubblica, con qualsiasi mezzo, della rappresentazione e dell'esecuzione delle loro opere.
2. Gli stessi diritti sono conferiti agli autori di opere drammatiche o drammatico-musicali per tutta la durata dei loro 100 diritti sull'opera originale, per quanto concerne la traduzione delle loro opere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-c-11