Convenzione

Art. 6

In vigore dal 4 lug 1976
1. Quando un Paese estraneo all'Unione non protegga in misura sufficiente le opere degli autori appartenenti ad un Paese dell'Unione, quest'ultimo potrà limitare la protezione delle opere i cui autori, al momento della prima pubblicazione delle medesime, appartengano al Paese estraneo e non risiedano abitualmente in un Paese dell'Unione. Se il Paese della prima pubblicazione fa uso di questa facoltà, gli altri Paesi dell'Unione non saranno tenuti ad accordare alle opere, in tal modo soggette a particolare disciplina, una protezione più larga di quella loro accordata nel Paese di prima pubblicazione. 2. Nessuna limitazione stabilita in forza dell'alinea precedente dovrà pregiudicare i diritti acquisiti da un autore su di un'opera pubblicata in un Paese dell'Unione prima che siffatta limitazione sia stata posta in esecuzione. 3. I Paesi dell'Unione che, in forza del presente articolo, limiteranno la protezione dei diritti degli autori, ne daranno notificazione scritta al Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (in seguito designato "Direttore generale"), indicando i Paesi rispetto ai quali si limita la protezione e del pari le limitazioni cui sono soggetti i diritti degli autori appartenenti a questi Paesi. Il Direttore generale comunicherà immediatamente il fatto a tutti i Paesi dell'Unione.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-c-6

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Art. 6 Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprieta' intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967. — Testo vigente | Portale Normativo