Convenzione

Art. 10

In vigore dal 4 lug 1976
1. Sono lecite le citazioni tratte da un'opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampa, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo. 2. Restano fermi gli effetti della legislazione dei Paesi dell'Unione e degli accordi particolari tra essi stipulati o stipulandi, per quanto concerne la facoltà d'utilizzare lecitamente opere letterarie o artistiche a titolo illustrativo nell'insegnamento, mediante pubblicazioni, emissioni radiodiffuse o registrazioni sonore o visive, purchè una tale utilizzazione sia fatta conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo. 3. Le citazioni e utilizzazioni contemplate negli alinea precedenti dovranno menzionare la fonte, e, se vi compare, il nome dell'autore.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-c-10

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Art. 10 Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprieta' intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967. — Testo vigente | Portale Normativo