Convenzione
Art. 15
In vigore dal 4 lug 1976
1. Affinché gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione siano fino a prova contraria ritenuti tali, ed ammessi in conseguenza ad agire contro i contraffattori davanti ai tribunali dei Paesi dell'Unione, è sufficiente che il nome dell'autore sia indicato sull'opera nei modi d'uso. Il presente alinea è applicabile anche se il nome sia uno pseudonimo, purchè questo non lasci dubbi sull'identità dell'autore.
2. È presunto produttore di un'opera cinematografica, fino a prova contraria, la persona fisica o giuridica il cui nome è indicato su detta opera nei modi d'uso.
3. Per le opere anonime e per le opere pseudonime diverse da quelle menzionate nell'alinea 1, l'editore, il cui nome sia indicato sull'opera, è senza necessità di altre prove, considerato quale rappresentante dell'autore; in tal veste egli è legittimato a salvaguardarne e a farne valere i diritti. La disposizione del presente alinea non è più applicabile quando l'autore abbia rivelato la propria identità e dimostrato tale sua qualità.
4. a) Per le opere non pubblicate di cui è ignota l'identità dell'autore, il quale può tuttavia presumersi come appartenente a un Paese dell'Unione, è riservata alla legislazione di questo Paese la facoltà di designare l'autorità competente a rappresentare l'autore e abilitata a salvaguardarne e a farne valere i diritti nei Paesi dell'Unione.
b) I Paesi dell'Unione che, in forza di questa disposizione, procederanno a una tale designazione, la notificheranno al Direttore generale mediante una dichiarazione scritta contenente tutte le informazioni relative all'autorità in tal modo designata. Il Direttore generale comunicherà senza indugio questa dichiarazione a tutti gli altri Paesi dell'Unione.
Storico versioni
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