Convenzione
Art. 13
In vigore dal 4 lug 1976
1. Ciascun Paese dell'Unione può, per quanto lo concerne, stabilire riserve e condizioni relative al diritto esclusivo dell'autore di un'opera musicale e dell'autore delle parole, la cui registrazione con l'opera musicale sia già stata autorizzata da quest'ultimo, di autorizzare la registrazione sonora di detta opera musicale, con, se è il caso, le parole; queste riserve e condizioni hanno però effetto strettamente limitato al Paese che le abbia stabilite e non possono in alcun caso ledere il diritto, spettante all'autore, di ottenere un equo compenso, che, in mancanza di amichevole accordo, sarà fissato dall'autorità competente.
2. Le registrazioni di opere musicali realizzate in un Paese dell'Unione in conformità all'.3 delle Convenzioni firmate a Roma il 2 giugno 1928 e a Bruxelles il 26 giugno 1948, potranno, in tale Paese, essere riprodotte senza il consenso dell'autore dell'opera musicale fino allo scadere d'un termine di due anni decorrente dalla data in cui il detto paese è vincolato dal presente Atto.
3. Le registrazioni effettuate a norma degli alinea 1 e 2 del presente articolo e importate, senza autorizzazione delle parti interessate, in un Paese dove non siano lecite, possono esservi sequestrate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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