Convenzione

Art. 1

In vigore dal 4 lug 1976
Testo ufficiale italiano, stabilito in virtù dell'.1 b) CONVENZIONE DI BERNA PER LA PROTEZIONE DELLE OPERE LETTERARIE ED ARTISTICHE del 9 settembre 1886, completata a PARIGI il 4 maggio 1896, riveduta a BERLINO il 13 novembre 1908, completata a BERNA il 20 marzo 1914, riveduta a ROMA il 2 giugno 1928, a BRUXELLES il 26 giugno 1948 e a STOCCOLMA il 14 luglio 1967. I Paesi dell'Unione, parimenti animati dal desiderio di proteggere nel modo più efficace ed uniforme possibile i diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche, Hanno stabilito di rivedere e completare l'Atto firmato a Berna il 9 settembre 1886, completato a Parigi il 4 maggio 1896, riveduto a Berlino il 13 novembre 1908, completato a Berna il 20 marzo 1914, riveduto a Roma il 2 giugno 1928 e a Bruxelles il 26 giugno 1948. Di conseguenza, i sottoscritti Plenipotenziari, dopo la presentazione dei loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: I Paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-c-1

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Art. 1 Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprieta' intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967. — Testo vigente | Portale Normativo