Convenzione
Art. 37
In vigore dal 4 lug 1976
1. a) Il presente Atto è firmato in un solo esemplare nelle lingue inglese e francese e depositato presso il Governo della Svezia.
b) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle lingue tedesca, spagnola, italiana e portoghese e nelle altre lingue che l'Assemblea dovesse indicare.
c) In caso di contestazione circa l'interpretazione dei diversi testi, fa fede il testo francese.
2. Il presente Atto rimane aperto alla firma, a Stoccolma, fino al 13 gennaio 1968.
3. Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto, certificate conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione e al Governo di ogni altro Paese che ne faccia domanda.
4. Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso la segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
5. Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d'adesione, le dichiarazioni incluse in questi strumenti o fatte in applicazione dell'.1 d), l'entrata in vigore di ogni disposizione del presente Atto, le denunce notificate e le notificazioni fatte in applicazione dell'.
Storico versioni
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