Convenzione

Art. 31

In vigore dal 4 lug 1976
1. Ciascun Paese può dichiarare nel suo strumento di ratifica o d'adesione, o notificare per iscritto al Direttore generale in qualsiasi ulteriore momento, che la presente Convenzione è applicabile a tutti o a parte dei territori, designati nella dichiarazione o nella notificazione, dei quali esso cura le relazioni con l'estero. 2. Il Paese che ha fatto una tale dichiarazione o una tale notificazione può, in qualsivoglia momento, notificare al Direttore generale che la presente Convenzione cessa di essere applicabile a tutti o a parte dei predetti territori. 3. a) Ogni dichiarazione fatta in forza dell'alinea 1 prende effetto alla data stessa della ratifica o dell'adesione nel cui strumento sia inclusa, mentre ogni notificazione fatta in forza del medesimo alinea prende effetto tre mesi dopo essere stata notificata dal Direttore generale. b) Ogni notificazione effettuata in forza dell'alinea 2 prende effetto dodici mesi dopo che il Direttore generale l'ha ricevuta.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-c-31

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