Convenzione
Art. 2-bis
In vigore dal 4 lug 1976
1. È riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di escludere parzialmente o integralmente dalla protezione prevista dall'articolo precedente i discorsi politici ed i discorsi pronunziati nei dibattimenti giudiziari.
2. È del pari riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di determinare le condizioni alle quali conferenze, allocuzioni, ed opere analoghe pronunciate in pubblico, possono essere riprodotte dalla stampa, radiodiffuse, trasmesse per filo al pubblico od essere oggetto delle comunicazioni al pubblico contemplate dall' 1 della presente Convenzione, qualora una tale utilizzazione appaia giustificata dallo scopo informativo perseguito.
3. Soltanto l'autore ha, tuttavia, il diritto di compilare una raccolta delle proprie opere indicate negli alinea precedenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-c-2-bis