Convenzione
Art. 30
In vigore dal 4 lug 1976
1. Riservate le possibili eccezioni previste nell'alinea che segue e negli .1 b) e 32.2, come anche nel Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo, la ratifica o l'adesione implica, di pieno diritto, l'accessione a tutte le clausole e a tutti i benefici riconosciuti nel presente Atto.
2. a) Ciascun Paese dell'Unione, ratificando il presente Atto o aderendovi, può nondimeno conservare il beneficio delle riserve anteriormente formulate, a condizione che faccia una dichiarazione in tal senso depositando il suo strumento di ratifica o d'adesione.
b) Qualsiasi Paese estraneo all'Unione può, aderendo al presente Atto, dichiarare che intende sostituire, almeno provvisoriamente, all' concernente il diritto di traduzione, le disposizioni dell' della Convenzione d'Unione del 1886, riveduta a Parigi nel 1896, fermo restando che tali disposizioni non riguardano se non la traduzione nella o nelle lingue del Paese. Ciascun Paese dell'Unione ha la facoltà, per quanto concerne il diritto di traduzione delle opere il cui Paese d'origine fa uso di tale riserva, di applicare una protezione equivalente a quella accordata da questo ultimo Paese.
c) Ciascun Paese può ritirare queste riserve in qualsivoglia momento, mediante notificazione al Direttore generale.
Storico versioni
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