Convenzione

Art. 27

In vigore dal 4 lug 1976
1. La presente Convenzione sarà sottoposta a revisioni, allo scopo di introdurvi miglioramenti atti a perfezionare il sistema dell'Unione. 2. A tal fine, delle conferenze avranno luogo, successivamente, in uno dei Paesi dell'Unione, tra i delegati dei Paesi stessi. 3. Riservate le disposizioni dell' applicabili alla modificazione degli a 26, qualsiasi revisione della presente Convenzione, incluso il Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo, esige l'unanimità dei voti espressi.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-c-27

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