Convenzione
Art. 28
In vigore dal 4 lug 1976
1. a) Ciascuno dei Paesi dell'Unione può ratificare il presente Atto, se lo ha firmato, oppure aderirvi. Gli strumenti di ratifica o d'adesione vanno depositati presso il Direttore generale.
b) Ciascun Paese dell'Unione può dichiarare nello strumento di ratifica o di adesione che la sua ratifica o adesione non è applicabile:
i) agli a 21 e al Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo, o
ii) agli a 26.
c) Qualora un Paese dell'Unione abbia già accettato separatamente il Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo, conformemente all' di detto Protocollo, la sua dichiarazione sul punto i) del numero precedente si riferirà soltanto agli a 20.
d) Ciascun Paese dell'Unione che, in conformità ai commi b) e c), abbia escluso dagli effetti della ratifica o dell'adesione uno dei due gruppi di disposizioni contemplati nei detti commi può nondimeno dichiarare, in qualsiasi momento, che estende gli effetti della sua ratifica o della sua adesione al gruppo così escluso. Tale dichiarazione va depositata presso il Direttore generale.
2. a) Riservate le disposizioni dell' del Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo, gli a 21 e il detto Protocollo entrano in vigore, nei riguardi dei cinque primi Paesi che hanno depositato strumenti di ratifica o d'adesione senza fare la dichiarazione permessa dall'alinea 1 b) i), tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o d'adesione.
b) Gli a 26 entrano in vigore, nei riguardi dei sette primi Paesi dell'Unione che hanno depositato strumenti di ratifica o d'adesione senza fare la dichiarazione permessa dall'alinea 1 b) ii), tre mesi dopo il deposito del settimo strumento di ratifica o d'adesione.
c) Riservata l'entrata in vigore iniziale, giusta le disposizioni dei commi a) e b), di ciascuno dei due gruppi di disposizioni definiti all'alinea 1 b) i) e ii), e riservate le disposizioni dell'alinea 1 b), gli a 26 e il Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo entrano in vigore, nei riguardi di qualsiasi Paese dell'Unione non contemplato nei commi a) e b), il quale depositi uno strumento di ratifica o d'adesione, come anche nei riguardi di qualsiasi Paese dell'Unione il quale depositi una dichiarazione secondo l'alinea 1 d), tre mesi dopo la data della notificazione, da parte del Direttore generale, di tale deposito, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento o nella dichiarazione depositata. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore, nei riguardi di detto Paese, alla data indicata.
d) L'applicazione del Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo, ai sensi del suo , è ammessa, prima dell'entrata in vigore del presente Atto, a decorrere dal momento della firma del medesimo.
3. Nei riguardi di ciascun Paese dell'Unione che depositi uno strumento di ratifica o d'adesione, gli a 38 entrano in vigore il giorno in cui uno qualunque dei gruppi di disposizioni indicati all'alinea 1 b) entra in vigore per questo Paese in conformità all'alinea 2 a) b) o c).
Storico versioni
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