Convenzione
Art. 34
In vigore dal 4 lug 1976
L'entrata in vigore del presente Atto nel suo complesso preclude ad ogni Paese l'adesione ad Atti anteriori della presente Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-c-34