Convenzione

Art. 38

In vigore dal 4 lug 1976
1. Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all'Ufficio internazionale o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente all'Ufficio dell'Unione o al suo Direttore. 2. I Paesi dell'Unione che non sono vincolati dagli a 26 possono, durante cinque anni dall'entrata in vigore della Convenzione che istituisce l'Organizzazione, esercitare, se lo desiderano, i diritti previsti dagli a 26 del presente Atto come se fossero vincolati da questi articoli. Ogni Paese che intenda valersi di questa facoltà depositerà a tal fine presso il Direttore generale una notificazione scritta che prende effetto alla data del suo ricevimento: Tali Paesi sono ritenuti membri dell'Assemblea fino allo scadere del detto periodo. 3. Fintanto che tutti i Paesi dell'Unione non siano divenuti membri dell'Organizzazione, l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione funge ugualmente da Ufficio dell'Unione e il suo Direttore generale da Direttore di questo Ufficio. 4. Allorchè tutti i Paesi dell'Unione saranno divenuti membri dell'Organizzazione, i diritti, gli obblighi e i beni dell'Ufficio dell'Unione saranno trasferiti all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Atto. FATTO a Stoccolma il 14 luglio 1967.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-c-38

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