Protocollo

Art. 2

In vigore dal 4 lug 1976
Ogni Paese che non abbia più la necessità di mantenere in vigore una qualsiasi o tutte le riserve fatte in conformità all' del presente Protocollo, la o le ritirerà mediante notificazione indirizzata al Direttore generale.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-p-2

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