Protocollo

Art. 4

In vigore dal 4 lug 1976
Se, secondo la prassi dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, un Paese cessa di essere considerato quale Paese in via di sviluppo, il Direttore generale lo notificherà al Paese interessato e a tutti gli altri Paesi dell'Unione. Alla scadenza di un periodo di sei anni da questa notificazione, il predetto Paese non avrà più diritto di mantenere alcuna delle riserve fatte in forza del presente Protocollo.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-p-4

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprieta' intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967. — Testo vigente | Portale Normativo