Accordo

Art. 2

Definizione delle nozioni di denominazione d'origine e di Paese d'origine

In vigore dal 4 lug 1976
Definizione delle nozioni di denominazione d'origine e di Paese d'origine 1. Si considera denominazione d'origine, agli effetti del presente Accordo, la denominazione geografica di un paese, di una regione o di una località, utilizzata per designare un prodotto che ne è originario e di cui le qualità o i caratteri sono dovuti, esclusivamente o essenzialmente, all'ambiente geografico comprendente i fattori naturali e i fattori umani. 2. Il Paese d'origine è quello il cui nome, o quello nel quale è situata la regione o la località - il cui nome, costituisce la denominazione d'origine che ha dato al prodotto la sua notorietà.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-a-2

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