Accordo
Art. 1
Istituzione d'una Unione particolare. Protezione delle denominazioni d'origine registrate presso l'Ufficio internazionale (1)
In vigore dal 4 lug 1976
Traduzione curata dalle competenti Amministrazioni italiane e svizzere d'intesa con i BIRPI
ACCORDO DI LISBONA SULLA PROTEZIONE DELLE DENOMINAZIONI D'ORIGINE E SULLA LORO REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE
del 31 ottobre 1958, riveduto a STOCCOLMA il 14 luglio 1967
Istituzione d'una Unione particolare.
Protezione delle denominazioni d'origine registrate presso l'Ufficio internazionale
1. I Paesi ai quali si applica il presente Accordo sono costituiti in Unione particolare nel quadro dell'Unione per la protezione della proprietà industriale.
2. Essi s'impegnano a proteggere, sui loro territori, secondo i termini del presente Accordo, le denominazioni d'origine dei prodotti degli altri Paesi dell'Unione particolare, riconosciuti e protetti a tal titolo nel Paese d'origine e registrati presso l'Ufficio dell'Unione per la protezione della proprietà intellettuale (denominato in seguito: "Ufficio internazionale" o "Ufficio"), contemplato nella Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (denominata in seguito: "Organizzazione").
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Dei titoli sono stati aggiunti agli articoli al fine di facilitarne l'identificazione. Il testo francese firmato è privo di titoli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-a-1