Accordo

Art. 3

Contenuto della protezione

In vigore dal 4 lug 1976
Contenuto della protezione La protezione sarà garantita contro qualsiasi usurpazione o imitazione, ancorchè l'origine vera del prodotto sia indicata o la denominazione sia tradotta o accompagnata da espressioni come "genere i, "tipo", "modo", "imitazione" o simili.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-a-3

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Contenuto della protezione (Art. 3 Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprieta' intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967.) — Testo vigente | Portale Normativo