Accordo
Art. 3
Contenuto della protezione
In vigore dal 4 lug 1976
Contenuto della protezione
La protezione sarà garantita contro qualsiasi usurpazione o imitazione, ancorchè l'origine vera del prodotto sia indicata o la denominazione sia tradotta o accompagnata da espressioni come "genere i, "tipo", "modo", "imitazione" o simili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-a-3