Accordo

Art. 3

Contenuto della protezione

In vigore dal 4 lug 1976
Contenuto della protezione La protezione sarà garantita contro qualsiasi usurpazione o imitazione, ancorchè l'origine vera del prodotto sia indicata o la denominazione sia tradotta o accompagnata da espressioni come "genere i, "tipo", "modo", "imitazione" o simili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-a-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo