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Art. 5

Registrazione internazionale. Rifiuto e opposizione al rifiuto. Notificazioni. Tolleranza d'utilizzazione per un tempo determinato

In vigore dal 4 lug 1976
Registrazione internazionale. Rifiuto e opposizione al rifiuto. Notificazioni. Tolleranza d'utilizzazione per un tempo determinato 1. La registrazione delle denominazioni di origine sarà effettuata presso l'Ufficio internazionale, a domanda delle Amministrazioni dei Paesi dell'Unione particolare, in nome delle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, titolari del diritto all'uso di queste denominazioni secondo la loro legislazione nazionale. 2. L'Ufficio internazionale notificherà senza indugio le registrazioni alle Amministrazioni dei diversi Paesi dell'Unione particolare e le pubblicherà in una raccolta periodica. 3. Le Amministrazioni dei Paesi potranno dichiarare che esse non possono assicurare la protezione di una denominazione di origine la cui registrazione sarà stata loro notificata, purchè la loro dichiarazione sia notificata all'Ufficio internazionale, con l'indicazione dei motivi, nel termine di un anno a decorrere dal ricevimento della notificazione della registrazione, e senza che detta dichiarazione possa arrecare pregiudizio, nel Paese in questione, alle altre forme di protezione della denominazione che il titolare di questa potrà pretendere, in conformità dell' suddetto. 4. Tale dichiarazione non potrà esser opposta dalle Amministrazioni dei Paesi unionisti dopo la scadenza del termine di un anno previsto nell'alinea precedente. 5. L'Ufficio internazionale comunicherà, nel termine più breve, all'Amministrazione del Paese d'origine ogni dichiarazione fatta nei termini dell'alinea 3 dall'Amministrazione di un altro Paese. L'interessato, avvisato dalla sua Amministrazione nazionale della dichiarazione fatta da un altro Paese, potrà avvalersi, in quest'altro Paese, di tutti i mezzi giudiziari o amministrativi a disposizione dei nazionali del medesimo. 6. Se una denominazione, ammessa alla protezione in un Paese sulla base della notificazione della sua registrazione internazionale, fosse già utilizzata da terzi in detto Paese, anteriormente a tale notificazione, l'Amministrazione competente dello stesso avrà facoltà di concedere ai suddetti terzi un termine, non superiore a due anni, per porre fine a questa utilizzazione, purchè ne avvisi l'Ufficio internazionale nei tre mesi successivi alla scadenza del termine di un anno previsto dal precedente alinea 3.
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