Accordo
Art. 8
Procedure giudiziarie
In vigore dal 4 lug 1976
Procedure giudiziarie
Le procedure giudiziarie, necessarie per assicurare la protezione delle denominazioni d'origine, potranno essere esercitate, in ognuno dei Paesi dell'Unione particolare, secondo la legislazione nazionale:
1) a iniziativa dell'Amministrazione competente o su richiesta del Pubblico Ministero;
2) da qualsiasi parte interessata, persona fisica o giuridica, pubblica o privata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-a-8